Art. 2
In vigore dal 25 gen 2012
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia necessario un sistema nazionale di protezione-controllo-comando di bordo per consentire la circolazione di materiale rotabile su una determinata linea o parte della rete transeuropea, detto sistema compaia nell’elenco dei sistemi di classe B, avente valore legale pari a quello degli allegati della STI.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la funzionalità, le prestazioni e le interfacce dei sistemi di classe B rimangano come attualmente specificato, fatta eccezione per le modifiche necessarie per mitigare i difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.
Storico versioni
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