Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 gen 2012
1.   Il veterinario ufficiale, assistito dai tecnici designati, effettua i controlli presso i punti di entrata elencati nell’allegato della presente decisione in conformità agli delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 136/2004 e del regolamento (CE) n. 282/2004. 2.   Su determinati prodotti di origine animale i controlli materiali possono essere effettuati alle frequenze indicate negli allegati I e II della decisione 94/360/CE. 3.   I veterinari ufficiali si assicurano che tutti i dati contenuti nel DVCE per gli animali vivi e i prodotti di origine animale presentati per l’importazione siano inseriti nel sistema Traces conformemente all’, paragrafo 2, della decisione 2004/292/CE. 4.   I veterinari ufficiali si assicurano che, in seguito ai controlli veterinari, venga apposta la stampigliatura sul DVCE pertinente, al fine di indicare che gli animali o i prodotti di origine animale possono essere destinati unicamente al consumo locale e non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione. 5.   Il veterinario ufficiale effettua ispezioni regolari dei luoghi adibiti all’accoglienza/al deposito degli animali importati o dei prodotti di origine animale, al fine di verificare che i requisiti per la salute umana o di polizia sanitaria siano rispettati e che le partite non vengano spedite in altre parti del territorio dell’Unione.
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