Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 gen 2012
Gli aiuti individuali concessi a titolo della misura di cui all’ e che, al momento della loro concessione, erano conformi alle disposizioni di un regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o nell’ambito di un altro regime di aiuto approvato, sono compatibili con il mercato interno fino alla soglia massima dell’intensità di aiuto applicabile al tipo di aiuto in questione.
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