Art. 2
In vigore dal 25 gen 2012
Gli aiuti individuali concessi a titolo della misura di cui all’ non costituiscono aiuti di Stato se, al momento della loro concessione, erano conformi alle disposizioni di un regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti.
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