Art. 1
Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carne o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 24 gen 2012
Nella decisione 2008/855/C è inserito il seguente articolo 8 quater:
«Articolo 8 quater
Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carne o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri sul cui territorio si trovino zone elencate nella parte III dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini come pure preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni, purché:
a)
Siano stati ottenuti da suini che sono rimasti sin dalla nascita in aziende:
i)
approvate a tal fine dall’autorità competente e da questa notificate alla Commissione e agli altri Stati membri;
ii)
che attuino un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente;
iii)
che abbiano acquisito suini soltanto da aziende:
—
approvate conformemente alla presente decisione, o
—
situate in zone non elencate nell'allegato e non soggette a restrizioni per la peste suina classica a norma di quanto disposto dalla normativa nazionale o dell'Unione per sei mesi prima dell'acquisizione dei suini. Il periodo che precede la data di approvazione dell'azienda quale prescritto dalla presente decisione rientra in tale periodo di sei mesi;
iv)
ispezionate regolarmente dall'autorità competente a intervalli non superiori ai tre mesi; nel corso di tale ispezione l'autorità competente deve almeno:
—
seguire le linee guida di cui al capitolo III dell’allegato alla decisione 2002/106/CE,
—
portare a termine un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionatura di cui alla parte A del capitolo IV dell’allegato alla decisione 2002/106/CE,
—
verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni di cui al secondo trattino e ai trattini dal quarto al settimo dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE,
—
sospendere o revocare immediatamente il riconoscimento in caso di inadempimento;
v)
nel caso in cui gli animali siano stati sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica — effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento come disposto dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dalle autorità competenti — per un periodo di almeno sei mesi prima del trasporto al macello di cui alla lettera b);
vi)
situate al centro di un zona di almeno 10 km di raggio in cui gli animali nelle aziende suinicole siano stati sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento come disposto dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dalle autorità competenti per gli ultimi tre mesi almeno prima del trasporto al macello di cui alla lettera b);
vii)
che siano situate in una regione in cui:
—
viene attuato un programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica approvato dalla Commissione,
—
l'incidenza e la diffusione della peste suina classica nei suini domestici e selvatici è notevolmente diminuita,
—
non è stata riscontrata nessuna prova della circolazione del virus della peste suina classica nei suini nel corso dei precedenti 12 mesi;
b)
siano state prodotte in macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di trasformazione delle carni:
i)
che siano stati approvati a questo fine dall’autorità competente e da questa notificate alla Commissione e agli altri Stati membri;
ii)
nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di carni fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri siano realizzati separatamente da quelli riguardanti la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni ottenute da suini originari o provenienti da allevamenti diversi da quelli autorizzati di cui alla lettera a), punto i).
2. Alle carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 viene apposto il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
I preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti le carni di cui al paragrafo 1 sono contrassegnati a norma di quanto disposto dalla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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