Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e possono ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.
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