Art. 4
In vigore dal 23 gen 2012
La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone, e informa immediatamente qualsiasi persona successivamente nominata membro del comitato di vigilanza ai sensi dell’, paragrafo 2.
La presente nomina avviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e lascia impregiudicata qualsiasi modifica alle presenti disposizioni adottata in futuro dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in particolare l’eventuale modifica della durata del mandato ai fini della possibile introduzione di uno scaglionamento del rinnovo dei membri del comitato.
Storico versioni
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