Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
1.   È istituito un gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza («il gruppo di lavoro»), per garantire il controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza doganale del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e per accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato. 2.   Il gruppo di lavoro svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno specificato nell’allegato della presente decisione. 3.   Il gruppo di lavoro riferisce al sottocomitato congiunto I sulla libera circolazione delle merci, come indicato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento interno del Comitato misto SEE (2).
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