Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
La decisione 2010/639/PESC è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «e) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V; f) e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»; 2) all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «c) di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V; d) e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»; 3) all’ il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V.»; 4) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V e dei loro familiari dipendenti;».
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