Art. 1
In vigore dal 23 gen 2012
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«e)
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;
f)
e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;
2)
all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c)
di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;
d)
e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;
3)
all’ il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V.»;
4)
all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V e dei loro familiari dipendenti;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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