Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata: 1) all', paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda alcuni prodotti della categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I di tale regolamento. (*1)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.";" 2) sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 3 bis 1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani. Articolo 3 ter 1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di prodotti petrolchimici iraniani. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici iraniani. Articolo 3 quater 1.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012. 2.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. Articolo 3 quinquies 1.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione, sino al 1o maggio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012. 2.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi."; 3) sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 4 bis 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran: a) assistenza tecnica o formazione e altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1; b) finanziamento o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 ter 1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010. 2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. 3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012. 4.   I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. Articolo 4 quater Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi nonché di diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'Iran, nonché a, da o per conto di persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. Articolo 4 quinquies È vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio."; 4) è inserito il seguente articolo: "Articolo 6 bis Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran; b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, e con società controllate o affiliate da esse controllate."; 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 1.   I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente: i) non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 26 luglio 2010; ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 26 luglio 2010. 2.   I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente: i) non pregiudicano l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 gennaio 2012; ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012."; 6) l'articolo 19, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) delle altre persone non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II."; b) è aggiunta la lettera seguente: "c) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato II."; 7) l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone e entità non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II."; ii) è aggiunta la lettera seguente: "c) dalle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché dalle persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II."; b) è inserito il paragrafo seguente: "4 bis.   Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato II, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui detti pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: "7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1. 8.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente. 9.   Il paragrafo 2 non pregiudica i pagamenti alla Banca centrale dell'Iran in relazione all’esecuzione di contratti conformemente agli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater o 3 quinquies. 10.   Il paragrafo 1 non osta a che la Banca Tejarat, che figura nell'elenco dell'allegato II, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, se tale pagamento è dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1. 11.   I paragrafi 7, 8, 9 e 10 fanno salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 del presente articolo e l'articolo 10, paragrafo 3."; 8) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II."; 9) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data dell'indicazione."; 10) all’articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2.   Le misure relative al divieto di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani di cui all'articolo 3 bis sono riesaminate entro il 1o maggio 2012, in particolare tenendo in debito conto la disponibilità e la situazione finanziaria per quanto riguarda la fornitura di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia degli Stati membri. 3.   Le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.".
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