Art. 5 · Finanziamento

Art. 5

Finanziamento

In vigore dal 23 gen 2012
Finanziamento 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 300 000 EUR. 2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2012. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
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