Art. 2 · Obiettivi politici

Art. 2

Obiettivi politici

In vigore dal 23 gen 2012
Obiettivi politici 1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione con riguardo al processo di pace. 2.   Tali obiettivi includono, tra l’altro: a) una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU»), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all’iniziativa di pace araba; b) una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid; c) una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; d) una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi; e) il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente («Quartetto») quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell’attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale. 3.   Tali obiettivi sono basati sull’impegno dell’Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell’ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione; 4.   L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione, anche nell’ambito del Quartetto.
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