Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 22 dic 2011
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5; b) mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.
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