Art. 4
In vigore dal 20 dic 2011
1. Il Portogallo deve abrogare la legge di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione nonché ordinare il recupero di qualsiasi aiuto di Stato ricevuto dalla RTP in virtù di detta disposizione fino alla data di abrogazione della legge.
2. Negli importi da recuperare rientrano gli interessi relativi al periodo compreso tra la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione della RTP fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004.
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