Art. 6 · Controllo della sovracompensazione

Art. 6

Controllo della sovracompensazione

In vigore dal 20 dic 2011
Controllo della sovracompensazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione concessa per la gestione del servizio di interesse economico generale risponda alle condizioni stabilite nella presente decisione e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione eccedente l’importo determinato conformemente all’. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri effettuano o provvedono affinché siano effettuate verifiche periodiche almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine di tale periodo. 2.   Qualora un’impresa abbia ricevuto una compensazione che ecceda l’importo determinato a norma dell’, lo Stato membro richiede all’impresa interessata di restituire le sovracompensazioni ricevute. I parametri di calcolo della compensazione devono essere aggiornati per il futuro. Qualora l’importo della sovracompensazione non superi il 10 % dell’importo della compensazione media annua, la sovracompensazione può essere riportata al periodo successivo e dedotta dall’importo della compensazione da versare relativamente a questo periodo.
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