Art. 4 · Incarico

Art. 4

Incarico

In vigore dal 20 dic 2011
Incarico La gestione del servizio di interesse economico generale è affidata all’impresa mediante uno o più atti, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare: a) l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; b) l’impresa e, se del caso, il territorio interessati; c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all’impresa dall’autorità che assegna l’incarico; d) la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e) le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni e f) un riferimento alla presente decisione.
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