Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 dic 2011
1.   La Commissione stabilisce un programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma specifico, il quale precisa con maggiore dettaglio le priorità e gli obiettivi scientifici e tecnologici enunciati nell’allegato, i meccanismi di finanziamento per i temi che saranno oggetto degli inviti a presentare proposte, nonché il calendario di attuazione. 2.   Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Esso è opportunamente aggiornato. 3.   Il programma di lavoro definisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette da sostenere tramite i meccanismi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. In data successiva potranno essere specificate o integrate nel programma di lavoro ulteriori prescrizioni, ponderazioni e soglie. 4.   Il programma di lavoro può individuare: a) le organizzazioni che ricevono contributi finanziari sotto forma di diritti di iscrizione; b) le azioni di sostegno alle attività condotte da persone giuridiche specifiche.
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