Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 dic 2011
1.   Il programma specifico è attuato per mezzo dei regimi di finanziamento istituiti nell'allegato II della decisione 2012/93/Euratom. 2.   Si applica al presente programma specifico la normativa che disciplina la partecipazione delle imprese, dei centro di ricerca e delle università e la diffusione dei risultati della ricerca afferenti alle azioni indirette stabilite di cui al regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (9).
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