Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 dic 2011
Ai sensi dell’ della decisione 2012/93/Euratom, l’importo finanziario massimo per l’esecuzione del programma specifico ammonta a 2 327 054 000 EUR, di cui fino al 15 % è destinato alle spese amministrative della Commissione. Tale importo è suddiviso come segue: a) ricerca sull'energia da fusione EUR 2 208 809 000; b) fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione EUR 118 245 000.
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