Art. 3
In vigore dal 19 dic 2011
La partecipazione finanziaria dell’Unione di cui all’allegato è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
presentazione di prove dell’avvenuta attuazione delle misure decise dagli Stati membri in questione a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
b)
presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.
Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica eventuali verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24, della direttiva 2000/29/CE.
Storico versioni
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