Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2011
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:848:oj#art-1