Art. 3
In vigore dal 15 dic 2011
1. Il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione del piano di cui all’ è concesso a condizione che la Bulgaria:
a)
attui il piano di eradicazione di cui all’ con efficacia e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, tra cui la direttiva 2003/85/CE, e la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
trasmetta alla Commissione entro il 31 gennaio 2012 una relazione intermedia sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, conformemente all’allegato XVIII, parte B, paragrafo 5, della direttiva 2003/85/CE, accompagnata da una relazione finanziaria intermedia relativa al periodo compreso tra il 4 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011;
c)
trasmetta alla Commissione entro il 15 settembre 2012 una relazione finale sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, alla quale vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dei risultati conseguiti nel periodo dal 4 aprile 2011 al 3 aprile 2012;
d)
non presenti altre richieste di contributo all’Unione per le misure descritte nell’allegato, né lo abbia fatto in precedenza.
2. Qualora la Bulgaria non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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