Art. 2
In vigore dal 15 dic 2011
1. Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto, né altre imposte.
2. Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall’euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dallo Stato membro.
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