Art. 3
Ammissione di determinati titoli garantiti da attività
In vigore dal 14 dic 2011
Ammissione di determinati titoli garantiti da attività
1. Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 delle caratteristiche generali, anche i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono rispettivamente solo mutui ipotecari residenziali oppure solo prestiti a piccole e medie imprese (PMI) sono idonei come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema anche se tali titoli garantiti da attività non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, ma soddisfano per il resto tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi delle caratteristiche generali, purché, all’emissione e in seguito in qualsiasi momento, abbiano un secondo miglior rating pari almeno alla soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema del grado 2 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema, di cui alla sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali. Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:
a)
le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività appartengono alla medesima categoria di attività, ossia i gruppi di attività comprenderanno solo mutui ipotecari residenziali, oppure solo prestiti a PMI, e non vengono mischiate attività appartenenti a diverse categorie di attività;
b)
le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività non comprendono prestiti che:
i)
al momento dell’emissione dei titoli garantiti da attività, siano non performanti; o
ii)
in qualsiasi momento, siano strutturati, sindacati o a leva;
c)
la controparte che stanzia a garanzia un titolo garantito da attività, o qualsiasi terzo con cui abbia stretti legami, non fornisce quale copertura su tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività;
d)
i documenti dell’operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.
2. Ai fini del paragrafo 1 i termini «piccole imprese» e «medie imprese» hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2).
Storico versioni
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