Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 dic 2011
La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in virtù dell’, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnate all’esportazione verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
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