Art. 9 · Metodi di valutazione

Art. 9

Metodi di valutazione

In vigore dal 12 dic 2011
Metodi di valutazione 1.   In conformità alla procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte D dell’allegato II relative alla qualità e alla tracciabilità dei metodi di valutazione applicati. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile. 3.   Qualora in una particolare zona o agglomerato siano obbligatorie misurazioni in siti fissi in conformità all’ della direttiva 2004/107/CE e agli , paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) la configurazione di misurazione; b) la dimostrazione di equivalenza quando si utilizza un metodo diverso da quelli di riferimento; c) l’ubicazione del punto di campionamento, la sua descrizione e classificazione; d) la documentazione della qualità dei dati. 4.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino misurazioni indicative in conformità all’ della direttiva 2004/107/CE e agli , paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) il metodo di misurazione applicato; b) i punti di campionamento e l’area di copertura; c) il metodo di convalida; d) la documentazione della qualità dei dati. 5.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino tecniche di modellizzazione in conformità all’ della direttiva 2004/107/CE e agli della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) la descrizione del modello e dei suoi fattori; b) la convalida del modello mediante misurazioni; c) la zona di copertura; d) la documentazione della qualità dei dati. 6.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzi la stima obiettiva in conformità all’ della direttiva 2004/107/CE e agli della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) la descrizione del metodo di stima; b) la documentazione della qualità dei dati. 7.   Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II sulla qualità e la tracciabilità dei metodi di valutazione applicati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni come stabilito all’, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, dove disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.
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