Art. 7 · Domande individuali per il riutilizzo dei documenti

Art. 7

Domande individuali per il riutilizzo dei documenti

In vigore dal 12 dic 2011
Domande individuali per il riutilizzo dei documenti 1.   Qualora sia necessario presentare una domanda individuale per il riutilizzo dei documenti, i servizi della Commissione lo specificano chiaramente nel documento pertinente o nella comunicazione relativa allo stesso e indicano l’indirizzo per la presentazione della domanda. 2.   Le domande individuali di riutilizzo dei documenti sono gestite sollecitamente dai servizi competenti della Commissione. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni autorizzano il riutilizzo del documento oggetto della domanda e, ove necessario, ne forniscono una copia oppure comunicano con una risposta scritta il rifiuto totale o parziale della domanda, precisandone i motivi. 3.   Qualora una domanda di riutilizzo riguardi un documento particolarmente lungo o un elevato numero di documenti, oppure qualora sia necessario tradurre la domanda, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, sempre che il richiedente ne sia informato in anticipo e che le ragioni della proroga siano indicate chiaramente. 4.   In caso di rifiuto del riutilizzo di un documento, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni informano il richiedente del suo diritto di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea o di presentare un reclamo presso il Mediatore europeo, alle condizioni previste rispettivamente, agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 5.   Quando un rifiuto è basato sull’, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione, la risposta al richiedente contiene inoltre un riferimento alla persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale la Commissione ha ottenuto il materiale pertinente, se noto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:833:oj#art-7