Art. 2 · Campo d’applicazione

Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 12 dic 2011
Campo d’applicazione 1.   La presente decisione si applica ai documenti pubblici prodotti dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto: a) che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o strumenti di diffusione; oppure b) che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati. 2.   La presente decisione non si applica: a) al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi; b) ai documenti di cui la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; c) ai documenti per i quali, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, non può essere consentito l’accesso o che possono essere resi accessibili a un terzo soltanto subordinatamente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti; d) ai dati riservati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 DEL Parlamento europeo E DEL Consiglio (6); e) ai documenti relativi a progetti di ricerca in corso condotti dal personale della Commissione, che non sono stati pubblicati o non sono disponibili in una banca dati accessibile al pubblico e il cui riutilizzo potrebbe interferire con la convalida dei risultati provvisori della ricerca o nel caso in cui tale riutilizzo potrebbe costituire un motivo per rifiutare la registrazione dei diritti di proprietà industriale a favore della Commissione. 3.   La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001. 4.   Nessuna disposizione della presente decisione autorizza il riutilizzo dei documenti in modo ingannevole o fraudolento. La Commissione intende adottare tutte le misure adeguate per proteggere gli interessi e l’immagine pubblica dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili.
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