Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 2011
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19 di detto protocollo. 2.   All'atto del deposito dello strumento di adesione l'Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza: "Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, che rientrano nell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, a norma degli del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno trasferito competenze all'Unione. L'Unione ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.". 3.   All'atto del deposito dello strumento di adesione, l'Unione rende la seguente dichiarazione relativa all'articolo 17 bis, paragrafo 3, della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dall'articolo 11 del protocollo di Atene: "1. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea in materia. 2. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice del Regno di Danimarca, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 3. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice di uno Stato terzo: a) vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri dell'Unione europea conformemente a tale convenzione; b) vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri dell'Unione europea conformemente a tale convenzione.". 4.   La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all'atto di depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso.
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