Art. 8
Unità di conto e conversione
In vigore dal 12 dic 2011
L’ della convenzione è sostituito dal seguente testo:
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Unità di conto e conversione
1. L’unità di conto di cui alla presente convenzione è il diritto speciale di prelievo, quale definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’, paragrafo l e all’ sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito sulla base del valore di tale moneta in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza o alla data stabilita di comune accordo dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato dal Fondo stesso a tale data per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato contraente.
2. Tuttavia, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi momento successivo, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono dichiarare che l’unità di conto di cui al paragrafo 1 è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata secondo la legislazione dello Stato interessato.
3. Il calcolo di cui all’ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 2 sono effettuati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per gli importi di cui agli , paragrafo 1, 4 bis, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e all’, che risulterebbe dall’applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o, a seconda dei casi, il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.»
Storico versioni
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