Art. 7 · Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli

Art. 7

Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli

In vigore dal 12 dic 2011
L’ della convenzione è sostituito dal seguente testo: « Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli 1.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni al bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2 250 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto. 2.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o all’interno del veicolo, è limitata in ogni caso a 12 700 unità di conto per veicolo per ciascun trasporto. 3.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni a bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in ogni caso limitata a 3 375 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto. 4.   Il vettore e il passeggero possono convenire che la responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia non superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo e a 149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni ad altri bagagli; tale somma è dedotta dall’importo della perdita o del danno.»
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