Art. 2
In vigore dal 12 dic 2011
L’, paragrafo 1 della convenzione è sostituito dal seguente testo:
«1.
a)
«vettore», la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto;
b)
«vettore di fatto», la persona diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l’armatore della nave, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; e
c)
«vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella misura in cui quest’ultimo esegua effettivamente il trasporto.’
Storico versioni
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