Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 2011
L’, paragrafo 1 della convenzione è sostituito dal seguente testo: «1. a) «vettore», la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto; b) «vettore di fatto», la persona diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l’armatore della nave, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; e c) «vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella misura in cui quest’ultimo esegua effettivamente il trasporto.’
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