Art. 4
In vigore dal 7 dic 2011
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare dai beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ingiunto il rimborso dell’aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’, paragrafi 2 e 3.
3. Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Grecia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e gli interessi sul recupero già recuperati presso i beneficiari.
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