Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 dic 2011
Il recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafi 2 e 3, è immediato ed effettivo. La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:157(1):oj#art-3