Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 dic 2011
1.   La Grecia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’, già posti illegalmente a loro disposizione. 2.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, calcolati a decorrere dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (35). 4.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.
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