Art. 5 · Procedura

Art. 5

Procedura

In vigore dal 6 dic 2011
Procedura 1.   Fatti salvi il paragrafo 3 e le competenze del CPS e le responsabilità del comandante della missione dell’UE: — quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana della missione è richiesta l’unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono alla missione, — quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l’unanimità dei membri del CdC. L’astensione di un membro del CdC non impedisce l’unanimità. 2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni. 3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri del CdC presenti alla riunione. 4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.
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