Art. 3
Presidenza
In vigore dal 6 dic 2011
Presidenza
La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.
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