Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 2011
1.   Gli Stati membri sono invitati a presentare le candidature per i membri del panel europeo. La partecipazione degli Stati membri alla procedura è volontaria. Ciascuno Stato membro ha il diritto di presentare un solo candidato. Al fine di garantire una rappresentanza geografica equilibrata, gli Stati membri che hanno esperti nominati dal Consiglio per il mandato precedente sono esclusi dalla partecipazione. 2.   Le candidature sono presentate per iscritto e mostrano chiaramente che il candidato è un esperto indipendente in possesso di una solida esperienza e competenza nei campi pertinenti agli obiettivi dell’azione, e che si impegna a lavorare nell’ambito del panel europeo in linea con i requisiti stabiliti nell’allegato, parte 1. Tali candidature contengono inoltre la dichiarazione debitamente firmata di cui all’allegato, parte 2. 3.   Le candidature indicano una categoria principale di competenza fra le seguenti: — storia e culture europee, — istruzione e gioventù, — gestione culturale, compresa la dimensione dei beni culturali, — comunicazione e turismo. 4.   L’organo preparatorio competente del Consiglio organizza un sorteggio tra le candidature ammesse per selezionare un candidato in ciascuna delle quattro categorie di cui al paragrafo 3. Si considera selezionato il primo nome sorteggiato per ciascuna categoria. Detta selezione è approvata successivamente dal Consiglio. 5.   Se mancano candidati in una o più categorie, uno o più candidati supplementari sono sorteggiati dalle categorie in cui vi è il maggior numero di candidati. Se vi è un solo candidato in una determinata categoria, tale candidato si considera selezionato senza sorteggio. 6.   Se un membro del panel europeo non è in grado di svolgere il suo mandato, lo Stato membro che ha nominato tale membro nomina un sostituto prima possibile. Tale nomina soddisfa i requisiti di cui all’allegato, parti 1 e 2, e si applica per la restante durata del mandato di tale membro.
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