Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 dic 2011
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi coperti dal presente articolo.
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