Art. 5 · Comandante civile dell’operazione

Art. 5

Comandante civile dell’operazione

In vigore dal 1 dic 2011
Comandante civile dell’operazione 1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM. 2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM. 3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico. 4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi. 5.   Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto. 6.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione e l’RSUE si consultano reciprocamente.
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