Art. 5
Comandante civile dell’operazione
In vigore dal 1 dic 2011
Comandante civile dell’operazione
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.
5. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
6. Se necessario, il comandante civile dell’operazione e l’RSUE si consultano reciprocamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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