Art. 8
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
In vigore dal 30 nov 2011
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;
ii)
5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;
iii)
1 EUR per test ELISA;
iv)
1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'effettuazione di test di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); nonché
c)
non supera i seguenti importi:
i)
40 000 EUR per il Belgio;
ii)
40 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
30 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
40 000 EUR per la Danimarca;
v)
80 000 EUR per la Germania;
vi)
10 000 EUR per l'Estonia;
vii)
60 000 EUR per l'Irlanda;
viii)
10 000 EUR per la Grecia;
ix)
90 000 EUR per la Spagna;
x)
130 000 EUR per la Francia;
xi)
800 000 EUR per l'Italia;
xii)
10 000 EUR per Cipro;
xiii)
20 000 EUR per la Lettonia;
xiv)
10 000 EUR per la Lituania;
xv)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
xvi)
130 000 EUR per l'Ungheria;
xvii)
10 000 EUR per Malta;
xviii)
190 000 EUR per i Paesi Bassi;
xix)
50 000 EUR per l'Austria;
xx)
100 000 EUR per la Polonia;
xxi)
20 000 EUR per il Portogallo;
xxii)
250 000 EUR per la Romania;
xxiii)
30 000 EUR per la Slovenia;
xxiv)
20 000 EUR per la Slovacchia;
xxv)
10 000 EUR per la Finlandia;
xxvi)
40 000 EUR per la Svezia;
xxvii)
100 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai test effettuati nel quadro dei programmi non supera in media gli importi seguenti:
a)
test HI per H5/H7:
12 EUR per test;
b)
test di isolamento dei virus:
40 EUR per test;
c)
test PCR:
EUR 20 per test.
Storico versioni
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