Art. 2 · Tubercolosi bovina

Art. 2

Tubercolosi bovina

In vigore dal 30 nov 2011
Tubercolosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione: a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione; iii) 5 EUR per test del gamma interferone; iv) 10 EUR per esame batteriologico; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato; c) e non supera i seguenti importi: i) 14 000 000 EUR per l'Irlanda; ii) 12 700 000 EUR per la Spagna; iii) 5 000 000 EUR per l'Italia; iv) 2 650 000 EUR per il Portogallo; v) 31 200 000 EUR per il Regno Unito.
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