Art. 2
Tubercolosi bovina
In vigore dal 30 nov 2011
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
1,5 EUR per tubercolinoreazione;
iii)
5 EUR per test del gamma interferone;
iv)
10 EUR per esame batteriologico;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;
c)
e non supera i seguenti importi:
i)
14 000 000 EUR per l'Irlanda;
ii)
12 700 000 EUR per la Spagna;
iii)
5 000 000 EUR per l'Italia;
iv)
2 650 000 EUR per il Portogallo;
v)
31 200 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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