Art. 4 · Dispositivi automatici di localizzazione

Art. 4

Dispositivi automatici di localizzazione

In vigore dal 25 nov 2011
Dispositivi automatici di localizzazione 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 2 500 EUR per peschereccio. 3.   Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
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