Art. 2 · Liquidazione degli impegni residui

Art. 2

Liquidazione degli impegni residui

In vigore dal 25 nov 2011
Liquidazione degli impegni residui Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2015. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2016.
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