Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 2011
1.   I flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. autorizzati dalla presente decisione sono denominati «flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L.» sull’etichetta del prodotto alimentare che li contiene. 2.   L’etichetta del prodotto alimentare a cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che: a) il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti; b) le persone che assumono farmaci da prescrizione devono consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico; c) la dose massima giornaliera di Glavonoid è 120 mg. 3.   La quantità di Glavonoid nel prodotto alimentare finito è indicata sull’etichetta dell’alimento che lo contiene. 4.   Le bevande contenenti Glavonoid sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.
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