Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 2011
Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera francese che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 165 giorni l’anno.
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