Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 nov 2011
1.   Il Portogallo è tenuto a recuperare dai beneficiari l'aiuto incompatibile di cui all'. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. 3.   Gli interessi devono essere calcolati su base composta conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008. 4.   Il Portogallo deve porre immediatamente fine al regime di cui all' e sospendere tutti i pagamenti ancora da effettuare inerenti agli aiuti concessi a norma del regime di cui all', con effetto dalla data di notifica della presente decisione.
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