Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 2011
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all' che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o in qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto o fino ai limiti «de minimis» applicabili a questo tipo di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:532:oj#art-2