Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 2011
Il regime di assicurazione del credito a breve termine istituito dal Portogallo a norma del decreto legge n. 175/2008 del 26 agosto 2008che istituisce Finova e del decreto legge n. 211/98 del 16 luglio 1998che stabilisce le norme applicabili alle società di mutua garanzia (modificato dal decreto legge n. 19/2001 del 30 gennaio 2011 e dal decreto legge n. 309-A/2007 del 7 settembre 2007 ) costituisce un aiuto di Stato concesso illegalmente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.
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