Art. 4 · Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5

Art. 4

Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5

In vigore dal 16 nov 2011
Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5 1.   Un CSD può presentare una richiesta di deroga al criterio di accesso n. 5 in base alla propria specifica situazione operativa o tecnica. 2.   Per far sì che una richiesta di deroga sia valutata, il CSD presenta una richiesta al comitato per il programma T2S e fornisce la prova di quanto segue: a) la deroga riguarda un ammontare molto limitato del volume dei regolamenti in proporzione al totale medio giornaliero delle istruzioni di consegna contro pagamento (delivery-versus-payment) ricevute nell’arco di un mese presso il CSD e il costo per il regolamento di tali operazioni in T2S sarebbe eccessivo per il CSD; b) il CSD ha adottato misure di salvaguardia tecniche e operative tali da assicurare che la deroga rimarrà entro la soglia fissata al punto a); c) il CSD ha compiuto ogni sforzo per soddisfare il criterio di accesso n. 5. 3.   A seguito della ricevimento di tale richiesta di deroga: a) il comitato di gestione T2S presenta la richiesta del CSD e una propria valutazione preliminare al gruppo consultivo T2S; b) il gruppo consultivo T2S fornisce al comitato per il programma T2S un parere in merito alla richiesta senza indugio ed entro il tempo necessario perché questa sia valutata; c) a seguito della ricezione del parere del gruppo consultivo T2S, il comitato per il programma T2S predispone una valutazione finale e la sottopone, unitamente alla documentazione completa, al consiglio direttivo; d) il consiglio direttivo emette una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga; e) il comitato per il programma T2S informa il CSD e il gruppo consultivo T2S per iscritto della decisione motivata del consiglio direttivo. 4.   Un CSD designato da una BC che abbia sottoscritto un CPA e che abbia optato per un regolamento delle operazioni inerenti alla propria politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S, presenta una richiesta di deroga al fine di poter regolare tali operazioni di politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S. In tal caso, una deroga è accordata a condizione che: a) l’Eurosistema abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento tecnico di tale regolamento; e b) tale regolamento non richieda modifiche alla funzionalità di T2S né si ripercuota negativamente sulla stessa. La BC designante dovrebbe essere invitata a fornire il proprio parere su tale richiesta di deroga. 5.   Un CSD beneficiario di una deroga presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile nella quale dimostri di continuare a osservare la deroga, inclusa la soglia concordata e fissata al paragrafo 2, lettera a). Un CSD beneficiario di una deroga ai sensi del paragrafo 4 presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile sulla situazione. 6.   Laddove un CSD con deroga superi costantemente la soglia concordata di cui al paragrafo 2, lettera a), nell’arco di un periodo di sei mesi, il consiglio direttivo revoca la deroga per inosservanza del criterio di accesso n. 5 e il comitato per il programma T2S ne dà conseguentemente notifica al CSD. 7.   A seguito della revoca di una deroga, un CSD può presentare una nuova richiesta di deroga conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo. 8.   Laddove si presenti una situazione di crisi suscettibile di compromettere la stabilità finanziaria di un paese o il compito della relativa BC di tutelare l’integrità della propria valuta e che abbia condotto la BC del paese interessato a procedere a una modalità di regolamento di emergenza come parte del proprio piano di gestione della crisi, un CSD designato da tale BC presenta al comitato per il programma T2S una richiesta di deroga temporanea al criterio di accesso n. 5 e può temporaneamente effettuare regolamenti in altro modo. Il consiglio direttivo adotta una decisione motivata in merito a tale richiesta, tenuto conto del parere della BC interessata sulla situazione che ha dato luogo alla deroga temporanea al criterio di accesso n. 5. La BC interessata presenta al comitato per il programma T2S una relazione per lo meno mensile sulla propria valutazione della situazione.
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